(Art. 1 c. 198-209 Legge 160/2019)
LEGGE DI BILANCIO 2020
- FINALITA'
- BENEFICIARI
- SPESE AMMISSIBILI
- AGEVOLAZIONE
- OPERATIVITA '
- CUMULABILITA '
Favorire gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte del sistema delle imprese
Tutte le imprese, residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design/ideazione estetica a partire dal periodo d’imposta successivo al 31/12/2019.
Costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento, connessi allo svolgimento delle attività di R&S, quali:
- personale (ricercatori e tecnici) titolare di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- quote di ammortamento di beni mobili e di software utilizzati nel progetto max 30% voce a);
- spese relative a contratti di ricerca aventi ad oggetto il diretto svolgimento nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il contratto è stipulato con università, enti di ricerca le spese vengono conteggiate al 150%;
- quote di ammortamento di privative industriali acquisite da terzi;
- spese per servizi di consulenza max 20% voce a) o c)
- materiali, forniture e prodotti analoghi anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota max 30% voce a) o c)
Credito d'imposta del:
- 12% delle spese per progetti di ricerca e sviluppo
- 6% delle spese per progetti di innovazione tecnologica (10% se finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0)
- 6% delle spese per progetti di design e ideazione estetica
Da utilizzare in compensazione in 3 quote annuali di pari importo.
Strumento operativo dal periodo d’imposta 2020
Consentita con tutti gli altri strumenti agevolativi