CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

  • FINALITA'
  • BENEFICIARI
  • SPESE AMMISSIBILI
  • AGEVOLAZIONE
  • OPERATIVITA'
  • CUMULABILITA'
  • INCOMBENZE


Sostegno agli investimenti produttivi


Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Gli esercenti arti e professioni possono accedere al credito d’imposta limitatamente agli investimenti in beni strumentali materiali ordinari (non Industria 4.0).


Investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello stato, rientranti nelle seguenti tipologie:

  1. beni strumentali materiali Industria 4.0 (Allegato A annesso alla Legge 232/2016)
  2. beni strumentali immateriali Industria 4.0 (Allegato B annesso alla Legge 232/2016 come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) anche in assenza di investimenti di cui al punto 1.
  3. beni strumentali materiali ed immateriali ordinari (non Industria 4-0)

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


Credito d’imposta articolato in base alla tipologia di investimenti ammissibili:

  1. investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0
    40% (elevato a 50% per gli investimenti 2021) sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% (elevato al 30% per gli investimenti 2021) sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 10% sulla quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni.
  2. investimenti in beni immateriali Industria 4.0
    20%
    su di un importo massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
  3. investimenti in beni materiali ordinari
    6% (elevato al 10% per gli investimenti 2021 ed al 15% sempre nel 2021 in caso di dispositivi tecnologi per lavoro agile)
    su un importo massimo di 2 milioni di euro
  4. investimenti in beni immateriali ordinari
    6% (elevato a 10% per gli investimenti 2021) su di un importo massimo di 1 milione di euro.

Il credito d’imposta è fruibile in 3 quote annuali (che si riducono a una nel caso di investimenti ordinari effettuati nel 2021) a decorrere dall’anno di entrata in funzione o, se Industria 4.0, da quello di interconnessione.


Fino al 2022 (ovvero 30 giugno 2023 se pagato acconto del 20% nel 2022)


Non si tratta di un aiuto di stato per cui è cumulabile con le altre agevolazioni.

 

  • invio annualmente di un’apposita comunicazione al MiSE;
  • conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • per gli investimenti Industria 4.0 perizia tecnica asseverata (o attestato di conformità) da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro la perizia tecnica può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante.