L.R. 34/08 ART. 42 – CREAZIONE D’IMPRESA

  • FINALITA'
  • BENEFICIARI
  • SPESE AMMISSIBILI
  • AGEVOLAZIONE
  • PREMIALITA'
  • OPERATIVITA'
  • CUMULABILITA'


Sostenere investimenti per favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività d’impresa


I
mprese individuali, società di persone, società di capitali
(comprese le società a responsabilità semplificata) nella cui composizione siano presenti in prevalenza soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

  1. Soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione
  2. Soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
  3. Soggetti occupati con contratti di lavoro prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto
  4. Soggetti occupati a rischio di disoccupazione
  5. Soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego

I soggetti devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione della domanda.


Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

  1. acquisto di macchinari, attrezzature;
  2. acquisto di automezzi connessi e strumentali all’attività aziendale;
  3. opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere nonché spese di progettazione (max 40% della spesa complessiva);
  4. acquisto di arredi strumentali;
  5. acquisto di apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
  6. spese per la realizzazione del logo e/o del sito fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 3.000.

Sono ritenuti ammissibili i beni usati.


FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Fino al 100% degli investimenti, erogato con le seguenti modalità:

  1. ambiti prioritari d’intervento:
    • 60% fondi regionali a tasso zero;
    • 40% fondi bancari a tasso convenzionato
  2. ambiti non prioritari d’intervento:
    • 50% fondi regionali a tasso zero;
    • 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

L’importo minimo del finanziamento è 10.000 euro, massimo 120.000 euro.

Il finanziamento deve essere rimborsato in rate trimestrali posticipate, nel termine massimo di 72 mesi (senza preammortamento).

L’eventuale contratto di locazione (o contratto di comodato o di service) deve avere una durata superiore rispetto al predetto termine massimo per il rimborso del finanziamento a tasso agevolato.

FONDO DI GARANZIA GRATUITO

E’ previstala prestazione di una garanzia gratuita a copertura dell’80% della quota di finanziamento bancario.

Si tratta di una garanzia “sostitutiva”, per cui la banca non potrà richiedere, per il medesimo finanziamento, ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

L’importo massimo di intervento del Fondo di garanzia è pari a 48.000 euro.


Vengono considerati prioritari gli interventi presentate da beneficiari (ad esclusione delle società a responsabilità limitata semplificata) a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.


Dal 29 giugno 2017


Regime de minimis non cumulabile con gli altri aiuti.